La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali

Che cosa è il Patrimonio Zootecnico

La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali. Il Patrimonio Zootecnico italiano è formato da tutti gli allevamenti di animali da reddito quali: Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini, Suini, Avicoli e Acquacoltura. Utilizzato dall’uomo per la produzione di cibo, negli anni ha assunto un sistema intensivo per raggiungere prezzi bassi nella vendita degli animali destinati al macello.

Gli animali sono tutti uguali

La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali

La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali

 

Dal punto di vista della sofferenza gli animali sono tutti esseri senzienti, così come sottoscritto a Lisbona. Il ‘Trattato sul funzionamento dell’Unione europeafirmato dai 27 Paesi dell’Ue, riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti. Gli Stati membri dovranno tenere pienamente conto delle esigenze del loro benessere a partire dal 1° gennaio 2009.

Questo vale per tutti gli animali: dalla zootecnia agli animali d’affezione; dagli animali da cortile a quelli selvatici, finanche pesci e qualunque altra specie vivente sul nostro pianeta.

Chi tutela gli animali della zootecnia

I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale di tutta la polizia giudiziaria. Polizia Locale e Carabinieri Forestali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell’azione giuridica a tutela degli animali. Tuttavia, non esime tutti gli altri organi di PG non citati ad intervenire, ivi comprese le Guardie Zoofile. Il rifiuto per presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di ufficio e deve essere denunciato.L

Controlli negli allevamenti

Anche se i controlli degli allevamenti sono generalmente prerogativa delle Asl-Ats veterinarie, dei Nas e della Polizia Veterinaria, non va dimenticato; che tutti gli organi di PG su iniziativa e su segnalazione devono comunque sempre intervenire in ordine a un reato a danno degli animali.

Questo fondamento lo troviamo nell’art. 55 c.p.p. il quale recita:

“La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati; impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; deve inoltre, raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.”

Legge penale e legge speciale

Anche se il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa è disciplinato dall’art 9 della legge 689/81. Il quale enuncia il principio di specialità. Al primo comma statuisce; quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. Infatti al termine di ogni disposizione amministrativa, appare la formula: ‘salvo che il fatto non costituisca reato’.

In materia di zootecnia, le normative specifiche di riferimento possono essere racchiuse da un punto di vista sistematico in tre atti principali:

Il D. lgs 146 del 2001 in materia di allevamento di animali

Il Regolamento CE n1/05 in materia di trasporto di animali vivi 

Il D. lgs n333/98 in materia di macellazione

Analizzando queste tre norme citate, si può asserire; esiste possibilità di contestare il reato di maltrattamento previsto dalla legge 189/2004 c.p. anche per gli animali la cui destinazione è per scopi commerciali. Quindi, la legge a tutela degli animali può trovare applicabilità in qualunque reato commesso ai danni di qualsiasi animale; sia esso d’affezione, da cortile, d’allevamento e finanche selvatico.

Le guardie zoofile

Si richiama l’attenzione sulle funzioni delle Guardie Zoofile con decreto prefettizio in difesa di tutti gli animali. Queste funzioni, molto delicate, comportano la pratica di attenti atti. Se non eseguiti correttamente, possono esporre le Guardie Zoofile a severe censure penali. Vanificando inoltre, il lavoro svolto. Possono inoltre portare le associazioni animaliste e ambientaliste alla gogna dei detrattori. Già fin troppo negativi con il mondo della protezione degli animali, dell’ambiente e delle Guardie Eco-Zoofile stesse.

Conclusione su: La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali.  

In ultima analisi, non si può ancora sostenere l’inapplicabilità della norma sul maltrattamento degli animali presenti in zootecnia. Animali che vengono seviziati e torturati come purtroppo molto spesso accade. Infatti, la teoria di alcuni soggetti, sull’inapplicabilità della legge 189 del 2004; sembra più basarsi su ragioni economico finanziarie e di spregevole mancanza di sensibilità verso la sofferenza degli animali, che di puro diritto.

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Un pensiero riguardo “La zootecnia in Italia, quali tutele ci sono per gli animali

  1. Roberto legnani ha detto:

    Grande…….mucio interessante

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