La caccia deve essere abolita, ma …

Abolire la caccia ma con giudizio.

La caccia deve essere abolita, ma ...

La caccia deve essere abolita, ma … . Questo credo sia noto a tutti che gli animalisti ed io per primo, vogliamo la totale abolizione della caccia. La caccia deve essere abolita, ma deve essere fatto con tutti i crismi necessari, affinché sia una guerra vinta in via definitiva e non un boomerang a danno degli animali.

L’abrogazione della Legge 157/92 sulla caccia è dannosissima per la fauna selvatica, anche se si modifica un solo comma.

L’abrogazione della Legge 157/92 a seguito di referendum cosi come vuole essere posto, è un enorme danno al patrimonio faunistico italiano. Infatti, la norma in oggetto è strutturata su più livelli e non regola solamente l’attività venatoria ma anche e sopratutto:

TUTELA FAUNA, RECEPIMENTO CONVENZIONI INTERNAZIONALI e DIRETTIVE COMUNITARIE, GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO, ISTITUZIONE DI ISTITUTI FAUNISTICI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA, CONTROLLO DELLA FAUNA IMPORTATA DALL’ESTERO (zoonosi), SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AGRO SILVO PASTORALE, SUDDIVISIONE DI COMPETENZA DEGLI ENTI, INTERVENTI SULLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA’, ORGANI PREPOSTI DI VIGILANZA E CONTROLLO.

Eliminando la legge in toto o anche solo parzialmente

si eliminerebbero, insieme alla parte dedicata alle GESTIONE DELLA CACCIA, ANCHE TUTTI QUESTI ELEMENTI imprescindibili, andando di fatto, ad annullare OGNI FORMA PREVISTA DI TUTELA. BREVEMENTE:

  • La legge PROTEGGE la fauna selvatica omeoterma, stabilendo in primis. LA FAUNA SELVATICA E’ PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLE STATO e non “ res nullius” come in precedenza. E neppure di proprietà del proprietario del fondo in cui essa è presente ( come accade in alcuni Paesi Anglosassoni). Essendo patrimonio statale, ne deriva che è lo Stato che determina, non solo la sua gestione, ma anche la sua PROTEZIONE. Stabilendo anche quali specie NON SONO CACCIABILI, QUALI SPECIE SONO PROTETTE E QUALI SPECIE SONO PARTICOLARMENTE  PROTETTE.
  • La legge 157/92 contiene il RECEPIMENTO DI MOLTE DIRETTIVE E CONVENZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI. La DIRETTIVA 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE e relativi allegati concernenti la conservazione degli uccelli acquatici. Inoltre recepisce la CONVENZIONE DI PARIGI e LA CONVENZIONE DI BERNA. Questo significa che tale norma è anche il risultato di recepimenti europei ed internazionali. Il tutto a difesa della fauna selvatica, tali norme hanno dato omogeinità tra i vari Stati al grado di protezione della fauna selvatica. Non solo quella stanziale, ma anche migratoria e a tutte quelle specie che, per la loro etologia, non conoscono confini territoriali nella loro espansione.

Ed ancora, è necessario sapere che, la caccia deve essere abolita, ma:

  • Alcune specie di fauna selvatica particolarmente delicate e tutt’ora inserite in RED LIST , ovvero minacciate di estinzione come LUPO, ORSO, SCIACALLO, tutti gli ARDEIDI, RAPACI e molti altri ancora  come all’art. 2 della L.157/92 sono PROTETTE, anche sotto il profilo sanzionatorio. Qualora venisse meno tale normativa ci troveremmo ad avere un buco legislativo anche dal punto di vista degli STRUMENTI REPRESSIVI PREVISTI, IN PRIMIS IN ORDINE Al reato di bracconaggio.
  • La legge 157/92 prevede come obbligatoria l’istituzione di ISTITUTI FAUNISTICI DI PROTEZIONE quali OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA ( gestite dalle Province) che, in un’ottica di abolizione dell’attività venatoria andrebbero sicuramente riviste ma che scomparirebbero in sede di abrogazione totale dell’attuale normativa.
  • L’abolizione della Legge 157/92 produrrebbe l’effetto di eliminare il potere degli ORGANI DI CONTROLLO che, per alcune specifiche categorie, hanno specifici decreti di PG e PS proprio in virtù di tale norma, mentre rimarrebbe il problema del BRACCONAGGIO che, come si può intuire, non scompare per effetto dell’abrogazione di norme.

Come si è brevemente detto, la Legge 157/92 non regola soltanto la mera attività venatoria. Ma comprende moltissimi aspetti legati alla protezione della fauna selvatica, anche in rapporto a quanto stabilito in sedi europee ed internazionali.

Si evince pertanto, che la sua abolizione normativa produrrebbe un VUOTO LEGISLATIVO ENORME. Che, dati i tempi di formulazione di nuove leggi, porterebbe ad una situazione di totale anarchia. Inoltre, con il cadere della LEGGE STATALE rimarrebbero valide tutte le LEGGI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA , già estremamente discordanti le une dalle altre, e si consegnerebbe la fauna selvatica ai SINGOLI GOVERNATORI REGIONALI.

Governatori, i quali, come si è già visto nel caso di specie quali LUPO, ORSO ma anche UNGULATI. Premono da tempo per attuare politiche non in linea proprio con le Direttive Europee e la legge nazionale.

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